Se sposando una donna si accetta la condizione di non spostarla dal suo domicilio paterno o dal suo paese, la condizione dovrà essere rispettata in virtù di ciò che è riportato dal Profeta (Salla Allâhu ’alayhi wa sallam) : « Le condizioni più degne di essere rispettate sono quelle che vi hanno permesso di gioire dei rapporti intimi.» {Riportato da al-Bukhârî, n°5151, e autenticato da SHeikh al-Albânî [rahimahullâh] in « Irwâ al-Ghalîl, n°1892 »}
Se si sposa una donna a condizione di non darle una cosposa, lei ha il diritto di separarsi dal marito, se lui gliela dà. Tutto questo si riassume in quello che le condizioni matrimoniali sono di tre categorie:
Una di esse consiste nelle condizioni di cui il rispetto è obbligatorio. Sono le condizioni che procurano un vantaggio alla donna come il fatto di non spostarsi dal suo domicilio paterno, o dal suo paese, o di non viaggiare con lei, o di non darle una cosposa, o non prendere una concubina. Queste condizioni sono da rispettare obbligatoriamente. Se (lui) non lo fa, lei ha il diritto di far sciogliere il matrimonio. […]
[Kitâb « al-Moughnî » di Ibn Qudâma, vol-6 p.384]
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SHeikh ul-Islâm Ibn Taymiyyah [rahimahuLLâh] interrogato sulla questione rispose così:
La risposta è sì! Queste condizioni sono valide conformemente alla scuola dell’ Imâm Ahmad e all’ avviso dei Compagni [as-Sahâba] e dei loro successori immediati [tâbi’în]. Era in particolare l’ avviso di ’Umar Ibn al-Khattâb, di Amr Ibn al-’As, di Churayh al-Qadhî, di al-Awza’î, così di Ishaq [rahimahumLLâh].
Per l’imâm Mâlik [rahimahuLLâh], se la sposa formula durante lo stabilimento del contratto matrimoniale la condizione di poter disporre di se stessa, questa condizione è valida e permette alla donna di separarsi dal marito. Questo avviso somiglia a quello adottato dalla scuola dell’ Imam Ahmad [rahimahumLLâh]. Perché entrambi si basano su quello che è stato riportato nei Due Sahîh secondo il Profeta (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) : « Le condizioni più degne di essere rispettate sono quelle che vi hanno permesso di gioire dei rapporti sessuali ».
‘Umar Ibn al-Khattâb [rady Allâhu anhu] disse:
« In materia di diritto, le condizioni sono decisive ». Il Profeta (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam) considera che le condizioni che permettono di gioire dei rapporti sessuali sono le più degne di essere rispettate che le altre. Quello che è questo caso specifico.
Fonte: [kitâb « al-Fatâwa al-Kubra » di Ibn Taymiyyah [rahimahuLLâh], vol-3 p.90]
Cheikh Ul-Islam Taqiyud-din Ibn Taymiyyah – الشيخ الإسلام بن تيمية
Imam Ibn Qudama Al-Maqdissi – الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي
Tratto da: manhajulhaqq.com
Traduzione di Sara Hima
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